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Tutela della Privacy -
Legge N.675/96 del 31.12.96
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
L¡¦interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere preventivamente informati per iscritto
circa:
a) le finalita e le modalita del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l¡¦ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all¡¦articolo 13;
f) il nome, la denominazione, la residenza o la sede del titolare
e, se designato, del responsabile.
L¡¦informativa di cui la norma 1 puo non comprendere gli elementi
gia noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
puo ostacolare l¡¦espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita di
cui all¡¦articolo 4, comma 1, lettera e) (Particolari trattamenti
in ambito pubblico. La presente legge non si applica al trattamento
dei dati personali effettuato: (omissis) e) da altri soggetti
pubblici per finalita di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificatamente il trattamento e 14, comma 1, lettera d) (Limiti
di esercizio. I diritti di cui all¡¦articolo 13, comma 1, lettere
c) e d) , non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
dei dati personali raccolti: (omissis) d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalita inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonche la tutela della loro
stabilita;)
Quando i dati personali non sono raccolti presso l¡¦interessato,
l¡¦informativa di cui al comma 1 e data al medesimo interessato
all¡¦atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l¡¦informativa
all¡¦interessato un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela,
a giudizio del garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, atresi, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all¡¦articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio,
n.271, e successive modificazioni o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita e per il periodo
strettamente necessario al loro proseguimento.
Art. 11 - Consenso
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti
pubblici o di enti economici e ammesso solo con il consenso espresso
dell¡¦interessato.
Il consenso puo riguardare l¡¦intero trattamento ovvero una o
piu operazioni dello stesso.
Il consenso e validamente prestato solo se e espresso liberamente,
in forma specifica e documentata per iscritto, e se ne sono state
rese all¡¦interessato le informazioni di cui all¡¦articolo 10.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonche della logica e delle finalita su cui si basa il trattamento;
la richiesta puo essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita di
esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
puo essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o
ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
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